La legge 220/12 con l’introduzione dell’art. 1130-bis ha tentato di regolamentare i criteri di tenuta della contabilità condominiale, senza riuscirvi. Fortunatamente i principi di redazione della contabilità e di rendicontazioni sono rimasti al loro posto negli articoli non travolti dal ciclone riformatore. L’art. 1130-bis ha anche introdotto una figura professionale nuova: Il revisore della contabilità condominiale, cui è affidato un arduo compito, stante la confusione di riferimenti normativi del novellato Codice.
Lo studio offre il servizio di revisione contabile.
Articolo 1130-bis c.c.
(Omissis) L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. (Omissis)